Oggi 3 dicembre Tremonti ha ammesso che “la retroattività non ci può essere e il Parlamento la correggerà”, ma ha anche aggiunto: “Per il futuro voglio ribadire un criterio: i crediti di imposta non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono stati utilizzati come bancomat”.
Una buona notizia e una cattiva. La buona è che la rete con la sua mobilitazione è riuscita a far stornare la parte di norma che limitava anche per il 2008 l’accesso alle detrazioni, quindi per chi i lavori li aveva già effettuati.
La brutta notizia è l’affossamento futuro delle detrazioni. Primo perchè se venissero mantenuti gli stessi plafond di spesa sappiamo già che non sono sufficienti. Secondo perchè comunque nessuno s’imbarcherebbe in una spesa in base a detrazioni che non sono certe.
Bisogna lottare ancora affinchè si torni alla vecchia norma!
Il punto saliente della manovra antipro-crisi del governo: affossate le detrazioni al 55% per il risparmio energetico (infissi, caldaie a condensazione, biomassa, coinbentazione, pannelli solari).
Ecco l’articolo incriminato (art. 29, commi dal 6 all’11):
6. Le detrazioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall’articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l’anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l’anno 2011. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell’assenso da parte della medesima Agenzia. L’assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l’istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell’anno 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l’istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l’esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.
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